Compatibilità tra lavoro dipendente e carica di amministratore

  • Autore: ACB


La Corte di cassazione ha stabilito che il dirigente deve svolgere mansioni distinte rispetto a quelle della carica amministrativa e deve essere sottoposto a un effettivo potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte dell’organo amministrativo. Quindi, deve esistere una separazione tra le 2 funzioni sia sul piano formale che sostanziale.
Inoltre, da ultimo, la Cassazione, con la sentenza n. 5318/2025, ha affermato che la posizione di amministratore delegato può essere compatibile con quella di dirigente, a certe condizioni, ma non è ammessa la sovrapposizione tra la carica di presidente del consiglio di amministratore e quella di lavoratore subordinato, poiché il presidente, per definizione, non ha un superiore gerarchico a cui rispondere.