Decreto Ministeriale dell’08/08/2025 – IRES dal 24% al 20% (c.d. IRES premiale)
- Autore: ACB
Possono fruire dell’agevolazione:
le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;le società cooperative e di mutua assicurazione;le società europee di cui al regolamento 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale e soggetti equiparati, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;le società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato con stabile organizzazione in Italia;soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale.
Le condizioni per fruire dell’agevolazione sono:
una quota non inferiore all’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31.12.2024 deve essere accantonato ad apposita riserva. Con un’interpretazione estensiva, l’art. 4 co. 2 del DM 8.8.2025 ha disposto che si considera accantonato “ad apposita riserva” tutto l’utile dell’esercizio 2024 destinato a finalità diverse dalla distribuzione ai soci in sede di approvazione del bilancio (es. riserva legale, statutaria, ecc.), ivi compresa la copertura delle perdite di esercizio. A tal fine, si considerano distribuiti ai soci anche gli eventuali acconti sui dividendi di cui all’art. 2433 bis c.c. relativi al medesimo esercizio.un ammontare non inferiore al 30% dei suddetti utili accantonati e comunque non inferiori al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31.12.2023, deve essere destinato a investimenti “qualificati”, i quali non devono comunque essere di un importo inferiore a 20.000€. Gli investimenti devono consistere nell’acquisto, anche tramite leasing, di beni strumentali degli Allegati A e B della L. 232/2016 (beni materiali e immateriali 4.0) e dell’art.38 del DL. 19/2024 (beni oggetto del bonus investimenti transizione 5.0, con riduzione dei consumi energetici); in aggiunta i beni agevolabili devono essere nuovi, strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato e interconnessi. Questi investimenti devono essere effettuati tra l’1.1.2025 e il 31.10.2026;un incremento occupazionale e l’assenza di ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO).
Con il Decreto è stato stabilito che “la minore imposta dovuta per effetto della riduzione dell’aliquota IRES spetta nei limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell’impresa per gli investimenti rilevanti”. In altre parole, il bonus derivante alla riduzione dell’aliquota fiscale non può essere superiore all’importo dell’investimento rimasto a carico (al netto quindi di ulteriori bonus e agevolazioni) dell’impresa. Questa precisazione è stata introdotta al fine di evitare che si generasse un vantaggio fiscale ingente a fronte di un investimento minimo.
L’IRES premiale si applica sul reddito d’impresa dichiarato per il periodo d’imposta 2025 (Modello Redditi 2026). La riduzione dell’aliquota IRES non spetta sul maggior reddito imponibile determinato in sede di dichiarazioni integrative o in sede di attività di controllo.
I soggetti beneficiari decadono dall’agevolazione, con recupero della stessa, se:
la quota di utile accantonato sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2024;i beni agevolati siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento (c.d. “periodo di sorveglianza”).
Vi sono poi specifiche regole per quanto riguarda le aziende che partecipano al consolidato fiscale e per quelle interessate da operazioni straordinarie. Infine, l’IRES premiale risulta comunque cumulabile con altre agevolazioni, quali ad esempio, il credito d’imposta per investimenti 4.0 ex L. 178/2020 e il credito d’imposta transizione 5.0 di cui all’art.38 del DL 19/2024.