Novità Legge di Bilancio 2026

  • Autore: ACB


Aliquote IRPEF - Riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota del secondo scaglione

Viene prevista la riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile (reddito complessivo al netto degli oneri deducibili), cioè quello superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro.

L’articolazione degli scaglioni e delle relative aliquote IRPEF diventa quindi la seguente:
23%, per il reddito imponibile fino a 28.000 euro;33% (prima 35%), per il reddito imponibile superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;43%, per il reddito imponibile superiore a 50.000 euro.
Il risparmio fiscale massimo derivante dall’intervento in esame è quindi pari a 440 euro (22.000 euro, ammontare del secondo scaglione, per il 2% di riduzione dell’ali­quota).

La suddetta riduzione si applica a regime, a partire dall’1.1.2026, quindi a decorrere dal periodo d’imposta 2026.

Le nuove disposizioni in materia di aliquote IRPEF sono però già applicabili in se­de di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d’imposta 2026, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73. A partire dalle retribuzioni e pensioni di gennaio 2026, in sede di effettuazione delle ritenute, i sostituti d’imposta devono quindi applicare la nuova aliquota del 33%, anche se, in considerazione dei tempi tecnici necessari per gli adeguamenti informa­tici e amministrativi, la novità potrebbe diventare concretamente operativa nei mesi successivi, fatti salvi i necessari conguagli in relazione alle precedenti men­silità del 2026.

 

Detrazioni IRPEF per oneri - Spese sostenute dall’1.1.2026 - Riduzione di 440 euro per i possessori di redditi superiori a 200.000 euro

In capo ai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 200.000 euro è prevista una riduzione di 440 euro dell’importo della detrazione d’imposta per determinati oneri detraibili.

Mediante l’inserimento del co. 5-bis all’art. 16-ter del TUIR, viene infatti previsto che, dall’anno 2026 (modello 730/2027 o REDDITI PF 2027), dopo aver tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 15 co. 3-bis e 16-ter del TUIR, la detrazione spettante è diminuita di 440 euro per:
gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da altre disposizioni fiscali, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR;le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’art. 11 del DL 149/2013, per le quali spetta una detrazione del 26%;i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’art. 119 co. 4, quinto periodo, del DL 34/2020, per i quali spetta una detrazione del 90%.
 

Interventi di recupero edilizio - Spese sostenute nell’anno 2026 – Aliquote

In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus casa”) ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, sono prorogate anche per l’anno 2026 le aliquote fissate per l’anno 2025.

Aliquota di detrazione “ordinaria” per le spese dal 2026 al 2027

Per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027 la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio è fissata:
al 36% se le spese sono sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2026;al 30% se le spese sono sostenute dall’1.1.2027 al 31.12.2027.
Aliquota di detrazione “maggiorata” per le spese dal 2026 al 2027

Per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027 dai titolari del diritto di proprietà (o altro diritto reale di godimenti) in relazione ad interventi effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione IRPEF è fissata in misura “maggiorata”:
al 50% se le spese sono sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2026;al 36% se le spese sono sostenute dall’1.1.2027 al 31.12.2027.
Per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze).

 

Ecobonus e sismabonus - Spese sostenute nell’anno 2026 – Aliquote

Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (c.d. “ecobonus”) e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16 co. 1-bis ss. (c.d. “sismabonus”), sono allineate al “bonus casa” con riguardo alle spese sostenute dall’1.1.2025.

L’”ecobonus” e il “sismabonus” (compreso il c.d. “sismabonus acquisti”), in particolare, possono spettare nelle seguenti misure:
per le abitazioni principali l’aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2026, mentre scende al 36% per quelle sostenute nel 2027; per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale l’aliquota è del 36% per le spese sostenute nel 2026 e del 30% per quelle sostenute nel 2027.
 

Bonus mobili – Proroga

Viene prorogata anche per l’anno 2026 la detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (c.d. “bonus mobili”), di cui all’art. 16 co. 2 del DL 63/2013, quando sono realizzati determinati interventi edilizi.

L’agevolazione, pertanto, spetta anche in relazione alle spese sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2026, se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati dall’1.1.2025.

In relazione alle spese sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2026 il limite massimo di spesa cui applicare la detrazione IRPEF del 50% rimane fissato a 5.000 euro (come per gli anni 2024 e 2025), indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

 

Iper-ammortamenti 4.0

Per i titolari di reddito d’impresa, viene prevista l’introduzione degli iper-ammortamenti, vale a dire la maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione dei beni agevolabili 4.0 e 5.0 con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Sono agevolabili gli investimenti effettuati dall’1.1.2026 al 30.9.2028 in beni:
materiali e immateriali strumentali nuovi 4.0;materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo;prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo; destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Il costo di acquisizione dei beni agevolati è maggiorato nella misura del: 
180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro; 50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro. 
Per l’accesso al beneficio l’impresa dovrà trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

A titolo di esempio, nel caso di una Srl che effettui un investimento di € 100.000 per un bene ammortizzato in cinque anni si ha:
Ipotesi senza agevolazione Quota annua deducibile: € 20.000;Risparmio IRES annuo (24%): € 4.800;Risparmio IRES complessivo: € 24.000.Ipotesi con agevolazione Costo fiscale ammortizzabile: € 280.000;Quota annua deducibile: € 56.000;Risparmio IRES annuo (24%): 13.440;Risparmio IRES complessivo: € 67.200.
Il vantaggio fiscale è quindi pari ad € 43.200, pari a circa il 43% del costo dell’investimento.

Se nel corso del periodo di fruizione dell’iper-ammortamento si verifica la vendita del bene agevolato ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

La legge, inoltre, ha provveduto ad aggiornare l’elenco dei beni agevolabili: infatti non si farà più riferimento ai beni di cui agli allegati A e B della L. 232/2016, ma agli allegati IV e V della Legge 199/2025.

Per tutti gli aspetti tecnici e procedurali occorrerà attendere il decreto attuativo del MEF e del MIMIT da adottare entro il 30.01.2026.

 

Credito d’imposta 4.0 per il settore agricolo

Viene introdotto un credito d’imposta per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura che effettuano, dall’1.1.2026 al 28.9.2028, investimenti in beni materiali e immateriali strumentali 4.0.

Il credito d’imposta è pari al 40% per gli investimenti fino a un milione di euro, fermo restando il rispetto dei limiti di spesa previsti.

 

Credito d’imposta per design e ideazione estetica

Viene prevista la proroga per il 2026 del credito d’imposta per attività di design e ideazione estetica di cui all’art. 1 co. 202 della L. 160/2019.

Il credito d’imposta per il 2026 spetta nella misura del 10%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro (fermo restando il rispetto del limite di spesa previsto) ed è utilizzabile in un’unica quota annuale.

 

Credito d’imposta per le imprese energivore

Viene previsto il riconoscimento per le imprese energivore di un credito d’imposta che ricalca quello previsto dall’art. 38 del DL 19/2024 per transizione 5.0. Alle imprese rientranti, per l’anno 2025, nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica o nell’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) è riconosciuto, in relazione agli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 232/2016, effettuati dal 1° gennaio 2025 al  31 dicembre 2025, un credito d’imposta nelle misure stabilite dai  commi 4, 5, 7 e 8 dell’articolo 38 del D.L. 19/2024. Il credito d’imposta di cui al comma è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2026 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.  Il credito d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili. Con decreto del MIMIT, MEF e MASE, saranno definiti i criteri e le modalità attuative, nonché le percentuali massime del credito d’imposta erogabile, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto.

 

Credito d’imposta per investimenti 4.0 – Rifinanziamento

Viene previsto un fondo con una dotazione di 1.300 milioni di euro per l’anno 2026 al fine di incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese, che possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati prima del 31.12.2025, all’incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d’imposta 4.0 di cui all’art. 1 co. 446 della L. 207/2024.

 

Legge Sabatini – Rifinanziamento

Viene incrementata l’autorizzazione di spesa per la c.d. “Nuova Sabatini” di cui all’art. 2 del DL 69/2013, nella misura di 200 milioni di euro per l’anno 2026 e di 450 milioni di euro per l’anno 2027.

 

Enti del Terzo settore - Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale

L’art. 1-ter del DL 29.3.2024 n. 39 prevede un contributo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli enti del Terzo settore.

Viene ora stabilito che i soggetti beneficiari del contributo sono:
gli enti del Terzo settore (ETS) iscritti al RUNTS, di cui all’art. 45 del D.Lgs. 117/2017;le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui all’art. 10 del D.Lgs. 460/97, iscritte nella relativa Anagrafe.
 

Affrancamento straordinario delle riserve

Viene riproposta, per tutti i soggetti che hanno in bilancio riserve in sospensione d’imposta, la possibilità di affrancarle mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Con l’affrancamento, le riserve da un punto di vista fiscale assumono la natura di ordinarie riserve di utili, distribuibili ai soci senza alcun ulteriore onere per la società.

Possono essere affrancate – in linea generale – tutte le riserve in sospensione d’imposta, indipendentemente dalla legge in base alla quale sono state costituite. L’affrancamento può essere effettuato in relazione a tutte o solo ad alcune delle riserve in sospensione d’imposta, e può essere integrale o parziale.

Le riserve devono essere esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2024, e possono essere affrancate fino all’importo che residua al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2025.

L’imposta sostitutiva si applica nella misura del 10% ed è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025.

Il versamento deve essere effettuato obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, la prima avente scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025 e le altre entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative agli esercizi successivi.

 

Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice

Viene riproposta la disciplina agevolata delle seguenti operazioni:
assegnazione e cessione ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.
Possono rientrare nell’agevolazione le operazioni poste in essere entro il 30.9.2026.

I benefici fiscali si sostanziano:
nell’imposizione sostitutiva dell’8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno due anni nel triennio 2023-2025) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione;nell’imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.
Per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.

Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:
per il 60% entro il 30.9.2026;per il rimanente 40% entro il 30.11.2026.
Nell’ambito delle operazioni agevolate, le aliquote dell’im­posta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

 

Estromissione agevolata dell’immobile dell’imprenditore individuale

Vengono riaperti i termini della disciplina agevolativa dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, che consente di fare transitare l’immobile dalla sfera im­prenditoriale a quella personale con un’imposizione ridotta.

Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività:
sia alla data del 31.10.2025;sia alla data dell’1.1.2026 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell’estromissione).
L’estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Gli immobili oggetto dell’agevolazione:
devono essere posseduti al 31.10.2025 e a tale data presentare il requisito della strumentalità;devono risultare posseduti anche alla data dell’1.1.2026.
Il regime agevolativo in commento prevede:
l’assoggettamento della plusvalenza derivante dall’estromissione ad un’imposta sostitutiva pari all’8%;la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale.
Ai fini delle agevolazioni in esame:
l’operazione deve avvenire tra l’1.1.2026 e il 31.5.2026, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili);l’imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2026 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2027.
 

Incentivo all’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato nel 2026

Si prevede uno stanziamento di risorse per l’introduzione di un incentivo all’assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per l’anno 2026 in favore dei datori di lavoro privati (l’incentivo riguarda anche le trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato).

In particolare, le risorse finanziarie stanziate riguardano l’introduzione di un incentivo all’assunzione al fine di:
incrementare l’occupazione giovanile stabile;favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate;sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica;contribuire alla riduzione dei divari territoriali.
L’incentivo consiste in un esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (escluso INAIL) per un periodo massimo di 24 mesi.

L’operatività dell’incentivo è subordinata all’emanazione di un decreto attuativo del
Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

 

Regime dei neo-residenti - Aumento dell’imposta sostitutiva

Viene ulteriormente aumentata la misura dell’imposta sostitutiva prevista per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e optano per il regime dei neo-residenti di cui all’art. 24-bis del TUIR.

L’importo dell’imposta forfetaria generalmente prevista viene infatti aumentato da 200.000 a 300.000 euro, mentre viene incrementato da 25.000 a 50.000 euro l’importo dell’imposta prevista per i familiari.

Le nuove misure si applicano ai soggetti che, dall’1.1.2026, hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza civilistica ai sensi dell’art. 43 c.c.

 

Nuova aliquota per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni

Viene ulteriormente incrementata l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate), di cui all’art. 5 della L. 448/2001, che passa dal 18% al 21%.

Resta invariata al 18%, invece, l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all’art. 7 della L. 448/2001.

Si ricorda che le agevolazioni in argomento sono state messe “a regime” a partire dall’1.1.2025, senza che vi sia necessità di proroghe.

L’incremento dell’aliquota dal 18% al 21% avrà efficacia dalle rivalutazioni di partecipazioni riferite all’1.1.2026 e perfezionate entro il 30.11.2026.

Il regime in argomento deve essere valutato nella prospettiva di un possibile risparmio d’imposta all’atto di una successiva cessione delle partecipazioni.

In merito, occorre evidenziare che:
l’imposta sostitutiva del 21% dovuta per l’affrancamento si calcola sul valore di perizia o sul valore normale delle partecipazioni di cui all’art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR;mentre l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze di natura finanziaria prevede un’aliquota del 26%.
Pertanto, affinché il regime agevolato risulti conveniente è necessario che l’imposta sostitutiva del 21% applicata sul valore della partecipazione posseduta risulti inferiore al 26% della plusvalenza realizzata in assenza di affrancamento (non si considera per semplicità il costo della perizia).

 

Criptovalute - Imposizione al 26% dei redditi da stablecoins

Viene previsto un regime speciale per le operazioni che riguardano le c.d. “stablecoins” denominate in euro.

Si interviene infatti sulle plusvalenze e gli altri redditi che derivano dal rimborso, dalla cessione a titolo oneroso, dalla permuta e dalla detenzione delle cripto-attività di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR, le quali, dall’1.1.2026, sconteranno l’imposta sostitutiva del 33% come previsto dalla legge di bilancio 2025.

La novità è rappresentata dall’applicazione dell’aliquota del 26%, in luogo di quella ordinaria del 33%, ai redditi diversi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro.

Ai fini del regime di tassazione agevolato, per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea.

Si stabilisce, infine, che non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.

 

Presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi

Si interviene sulla disciplina delle locazioni brevi (di cui all’art. 4 del DL 50/2017), modificando l’art. 1 co. 595 della L. 178/2020, che sancisce la presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi.

A partire dal 2021, è stata introdotta una presunzione di imprenditorialità che esclude l’applicabilità della disciplina delle locazioni brevi in caso di destinazione alla locazione breve, nel periodo d’imposta, di un determinato numero di appartamenti.

Dal 2021 al 2025, la soglia di appartamenti compatibile con la locazione breve era di 4 immobili. A partire da 5 appartamenti, scattava la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di IVA, INPS, reddito d’impresa, ecc.

A partire dal periodo d’imposta 2026, solo chi loca con contratti di locazione breve al massimo 2 appartamenti potrà applicare la disciplina delle locazioni brevi.

Da 3 appartamenti in su scatta la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di apertura della partita IVA, posizione previdenziale, esclusione della cedolare secca e reddito d’impresa.

Non sono state modificate, invece, le aliquote della cedolare secca sulle locazioni brevi. Pertanto, dal periodo d’imposta 2026:
chi loca un solo appartamento con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà continuare ad applicare la cedolare secca del 21%;chi loca due appartamenti con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà applicare ad uno di essi l’aliquota del 21% e all’altro dovrà applicare quella del 26%;chi loca tre appartamenti fuoriesce dalla disciplina delle locazioni brevi e non applica la cedolare secca.
Ai fini della valutazione della presunzione di imprenditorialità, rientrano nel computo degli appartamenti solo i contratti di locazione breve; quindi, sono esclusi i contratti di locazione “non breve” c.d. “4+4” o “3+2”.

Inoltre, se con più contratti di locazione breve sono locate differenti stanze dello stesso appartamento, si considera un solo appartamento.

Per computare l’appartamento è però sufficiente aver stipulato anche un solo contratto di locazione breve nel periodo d’imposta (ad esempio di durata di due soli giorni).

 

Causa di esclusione dal regime forfetario

Il regime forfetario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi non è applicabile se sono percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro. Il periodo da considerare per il calcolo del limite è l’anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime.

Per l’anno 2025, questa soglia era stata incrementata a 35.000 euro. La legge di bilancio 2026 estende il limite di 35.000 euro anche per il 2026.

Pertanto, per utilizzare il regime nel 2026, occorre considerare i redditi percepiti nel 2025; ove il limite di 35.000 euro sia superato, il soggetto non può applicare il regime per il 2026.

 

Modifiche alla disciplina dei dividendi e delle plusvalenze

Viene mantenuto il regime di esclusione parziale dei dividendi per i soggetti imprenditori alla condizione che la partecipazione detenuta:
sia almeno pari al 5% in termini di partecipazione al capitale;ovvero, in alternativa, abbia un valore fiscale almeno pari a 500.000 euro.
Analoga condizione è prevista per l’esenzione delle plusvalenze su partecipazioni, sempre per i soli soggetti imprenditori.

Per i contratti di associazione in partecipazione, si ha riguardo al solo requisito del valore fiscale.

Se i requisiti di partecipazione minima sopra indicati non sono rispettati, i dividendi e le plusvalenze sono integralmente imponibili.

Dividendi

Le modifiche in commento riguardano gli artt. 59 e 89 del TUIR e interessano, conseguentemente:
le società di persone commerciali e le persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa (soggetti che possono fare valere l’esclusione dal reddito nella misura del 60%, 50,28% o 41,86%);le società di capitali e gli enti commerciali (soggetti che possono fare valere l’esclusione dal reddito nella misura del 95%).
Inoltre, gli stessi requisiti partecipativi devono essere rispettati dalle società ed enti non residenti affinché possano beneficiare della ritenuta a titolo d’imposta nella misura ridotta dell’1,20% sui dividendi di fonte italiana (in caso contrario, rimane la possibilità di fare valere le ritenute nella misura prevista dalle Convenzioni).

Il nuovo requisito legato all’entità della partecipazione si applica alle distribuzioni dell’utile e delle riserve deliberate a decorrere dall’1.1.2026.

Plusvalenze

Le modifiche in commento riguardano gli artt. 58 e 87 del TUIR e riguardano, conseguentemente:
le società di persone commerciali e le persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa (soggetti che possono fare valere l’esenzione nella misura del 50,28% o 41,86%);le società di capitali e gli enti commerciali (soggetti che possono fare valere l’esenzione nella misura del 95%).
Il nuovo requisito (partecipazione minima del 5%, ovvero con valore fiscale minimo di 500.000 euro) si aggiunge agli ulteriori requisiti per la participation exemption (periodo di possesso della partecipazione, prima iscrizione della stessa tra le immobilizzazioni finanziarie, residenza fiscale della partecipata in uno Stato a fiscalità ordinaria ed esercizio, da parte della partecipata, di imprese commerciali).

Il nuovo requisito legato all’entità della partecipazione si applica alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di partecipazioni acquisite dall’1.1.2026.

 

Frazionamento delle plusvalenze - Eliminazione per le plusvalenze realizzate dal 2026

Viene modificata in modo significativo la disciplina della rateizzazione delle plusvalenze nell’ambito del reddito di impresa di cui al­l’art. 86 co. 4 del TUIR.

Viene stabilito che le plusvalenze realizzate sui beni strumentali, patrimoniali e sulle partecipazioni diverse da quelle esenti ai sensi dell’art. 87 del TUIR concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state “realizzate”.

Viene quindi meno, per la generalità dei beni, la previgente facoltà di rateizzazione in 5 periodi d’imposta, a condizione che i beni siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni.

Sempre in base all’art. 86 co. 4 del TUIR riformulato, rimangono invece ferme le regole per le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di azienda o rami d’azienda, le quali possono essere rateizzate fino ad un massimo di 5 periodi d’imposta, a condizione che l’azienda o il ramo d’azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni.

Nei casi previsti, resta fermo che la scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; in caso di omessa presentazione della dichiarazione, la plusva­len­za con­cor­re a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata.

Le modi­fiche si applicano alle plusvalenze realizzate dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026, per i soggetti “solari”).

Nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta succes­sivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026, per i soggetti “solari”) si assume, quale imposta del periodo pre­cedente, quella che sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

 

Rottamazione dei ruoli - Riapertura fino al 31.12.2023

Viene prevista una nuova rottamazione dei ruoli (c.d. “rottamazione-quinquies”), circoscritta ai carichi consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2023 derivanti: 
da omessi versamenti scaturenti da dichiarazioni annuali presentate; dalle attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni; da contributi INPS dichiarati e non pagati, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento; da carichi inerenti a violazioni di norme del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (caso in cui la rottamazione causa però il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge).
Non vi rientrano i carichi derivanti da accertamento esecutivo, accertamento di valore ai fini dell’imposta di registro, avviso di liquidazione (es. disconoscimento agevolazione prima casa, dichiarazione di successione), avviso di recupero del credito d’imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni.

I benefici consistono nello stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi (tipicamente si tratta degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all’art. 20 del DPR 602/73), degli interessi di mora ai sensi dell’art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione, laddove ancora applicati. 

L’Agente della Riscossione metterà a disposizione sul proprio sito informazioni inerenti alla verifica preventiva dei carichi rottamabili. 

 

Blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni - Eliminazione del limite di 5.000 euro per i professionisti

Gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, devono verificare presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso in relazione a ruoli di ammontare almeno pari a 5.000 euro. 

In caso affermativo, l’ente pubblico deve sospendere il pagamento sino a concorrenza della morosità e l’Agente della Riscossione deve notificare un at­to di pignoramento presso terzi. 

La legge di bilancio 2026 prevede che, per i pagamenti che le Pubbliche amministrazioni devono effettuare a favore di esercenti arti e professioni (es. dottori commercialisti, avvocati, ingegneri e architetti) non c’è più la soglia di 5.000 euro:

sia per quanto riguarda l’entità del pagamento da sospendere;
sia per quanto riguarda l’entità del carico iscritto a ruolo.

Il blocco dei pagamenti si attiva quindi per qualsiasi ruolo, anche non di natura tributaria (può trattarsi, ad esempio, di multe per violazioni del Codice della strada o di contributi previdenziali non pagati, inclusi i contributi dovuti alle Casse professionali). 

Le Pubbliche Amministrazioni, prima di procedere a pagamenti di somme di qualsiasi importo relativi a compensi spettanti ad esercenti arti e professioni, inoltrano in via telematica una richiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per verificare se il beneficiario del pagamento risulta moroso in relazione ad una o più cartelle di pagamento (o accertamenti esecutivi/avvisi di addebito INPS), di qualsiasi importo. 

L’Agente della Riscossione, nei 5 giorni feriali successivi al ricevimento della richiesta, esegue le verifiche. 

Qualora l’Agenzia delle Entrate-Riscossione riscontri la presenza di inadempienze, deve comunicare alla Pubblica Amministrazione l’ammontare del debito per il quale si è verificato l’inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti. 

Le novità si applicano ai pagamenti delle Pubbliche amministrazioni che andrebbero disposti dal 15.6.2026.

 

Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti - Abbassamento della soglia da 100.000 a 50.000 euro

A regime è previsto un divieto di compensazione per i contribuenti che abbiano debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, anche se derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di recupero del credito d’imposta. 

La legge di bilancio 2026 abbassa la soglia utile a far scattare il divieto di compensazione da 100.000 a 50.000 euro.

Tale divieto non opera se:

è in essere una dilazione delle somme iscritte a ruolo;
viene presentata domanda di rottamazione dei ruoli.

La compensazione è vietata anche per l’eccedenza, quindi ad esempio se ci sono ruoli per 70.000 euro e crediti compensabili per 80.000 euro, non si possono nemmeno compensare i 10.000 euro eccedenti, senza prima aver pagato il ruolo. 

La novità dovrebbe operare per le compensazioni eseguite dall’1.1.2026 (bisogna fare riferimento all’esecuzione della delega di pagamento).

 

Ritenuta sulle transazioni commerciali tra imprese (dal 2028)

Viene introdotta, a decorrere dal 2028, una nuova ritenuta a titolo di acconto delle imposte sui redditi, da applicare sui corrispettivi derivanti da prestazioni di servizi e da cessioni di beni effettuate nell’esercizio di impresa da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

La ritenuta di acconto dovrà essere operata all’atto del pagamento di fatture concernenti transazioni B2B; in altre parole, la novità non riguarda le operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali, che rimangono escluse dall’applicazione della ritenuta.

La ritenuta non si applicherà alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni effettuate dai soggetti che al momento di ricevere il pagamento:

risultano aver aderito al concordato preventivo biennale di cui al D.Lgs. 13/2024;
si trovano in regime di adempimento collaborativo (artt. 3 - 7 del D.Lgs. 128/2015).

La ritenuta non si applicherà, inoltre, nel caso in cui il pagamento sia soggetto alla ritenuta d’acconto dell’11% effettuata dalle banche e da Poste Italiane, ai sensi dell’art. 25 del DL 78/2010; si tratta, in particolare, dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri per i quali spetta una detrazione d’imposta.

La ritenuta sui corrispettivi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa deve essere operata con l’aliquota:

dello 0,5%, per il 2028;
dell’1%, a decorrere dal 2029.

Le disposizioni attuative relative all’applicazione della nuova ritenuta saranno stabilite con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

 

Definizione agevolata dei tributi locali

Viene riconosciuta, in via strutturale, la facoltà, in capo a Regioni ed enti locali, di introdurre e disciplinare autonomamente delle forme di definizione agevolata per i tributi di propria spettanza, prevedendo l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni correlate (fermo restando l’importo dovuto a titolo di tributo).

Le Regioni e gli enti locali possono stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui:

siano già in corso procedure di accertamento dei tributi locali oggetto di definizione;
per i tributi locali oggetto di definizione risultino già instaurati dei contenziosi tributari in cui è parte l’ente locale.

Qualora siano previste dalla normativa statale forme di definizione agevolata per le imposte erariali, viene consentito a Regioni ed enti locali di stabilire analoghe forme di definizione anche per i tributi locali.

Regioni ed enti locali potranno individuare i tributi di propria spettanza interessati dalla definizione agevolata. Inoltre, le definizioni agevolate:

potranno avere ad oggetto anche le entrate di natura patrimoniale (come, ad esempio, le sanzioni previste dal Codice della strada);
mentre non potranno riguardare l’IRAP, le compartecipazioni e le addizionali a tributi erariali.

 

Esenzione dall’IMU per gli enti non commerciali - Svolgimento con modalità non commerciali delle attività assistenziali, sanitarie e didattiche

Vengono introdotte alcune norme di interpretazione autentica con riguardo all’esenzione dall’IMU di cui all’art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019, riconosciuta a favore degli enti non commerciali che possiedono immobili utilizzati per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle proprie attività istituzionali. In particolare, le norme di interpretazione autentica riguardano il riscontro delle modalità di svolgimento non commerciali per le attività:

assistenziali e sanitarie;
didattiche.

Modalità di svolgimento non commerciali dell’attività assistenziale e sanitaria

Con riguardo all’attività assistenziale e sanitaria, vengono anzitutto richiamati i criteri di cui all’art. 4 co. 2 del DM 200/2012, in forza dei quali tali attività sono da considerare effettuate con modalità non commerciali quando le stesse:

se accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, e prestano a favore dell’utenza, alle condizioni previste dal diritto dell’Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento per la copertura del servizio universale;
se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

In riferimento alla casistica del primo punto elenco (attività assistenziali e sanitarie accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali), viene precisato che, per qualificare dette attività come “svolte con modalità non commerciali” (e, dunque, per l’applicazione dell’esenzione dall’IMU a favore dell’ente non commerciale possessore dell’immobile dove sono svolte dette attività):

è sufficiente che siano verificate le condizioni sopra richiamate;
mentre è irrilevante la partecipazione alla spesa da parte dell’utente o dei familiari (come, ad esempio, i ticket sanitari), in quanto tale forma di cofinanziamento risulta necessaria al fine di garantire la copertura del servizio universale.

Tali disposizioni assumono qualifica di norma di interpretazione autentica, e pertanto:

vanno applicate nei giudizi tributari pendenti, riferiti ad annualità precedenti (non è tuttavia possibile impugnare gli avvisi di accertamento divenuti definitivi o le sentenze passate in giudicato);
in assenza di disposizioni contrarie, possono essere utilizzati per giustificare la richiesta di rimborso dell’IMU versata dall’ente non commerciale negli anni precedenti, se detta istanza è presentata entro il termine di 5 anni dal versamento ai sensi dell’art. 1 co. 164 della L. 296/2006.

Irrilevanza dell’accatastamento dell’immobile dove l’ENC svolge attività assistenziali e sanitarie

Sempre con riferimento all’esenzione dall’IMU per gli enti non commerciali che svolgono attività assistenziali e sanitarie, viene altresì precisato che è irrilevante, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, l’inserimento degli immobili utilizzati per dette attività in una specifica categoria catastale.

Modalità di svolgimento non commerciali dell’attività didattica

Ai fini dell’applicazione dell’esenzione dall’IMU a favore degli enti non commerciali, viene precisato, con norma di interpretazione autentica, che l’attività didattica si intende svolta con modalità non commerciali, da parte dell’ente non commerciale possessore dell’immobile, quando il corrispettivo medio percepito per lo svolgimento di tale attività è inferiore al costo medio per studente (CMS) pubblicato annualmente dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nonché dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

Tale norma di interpretazione autentica ha efficacia retroattiva, e deve essere applicata anche per i giudizi tributari ancora pendenti riferiti ad annualità precedenti (resta tuttavia fermo che non è possibile impugnare gli avvisi di accertamento divenuti definitivi o le sentenze passate in giudicato).

Viene inoltre espressamente esclusa la possibilità per l’ente non commerciale di chiedere, in ragione dei predetti criteri di verifica delle modalità di svolgimento non commerciali dell’attività didattica, il rimborso dell’IMU già versata.

 

Base imponibile IVA per operazioni permutative e dazioni in pagamento

Viene modificato il criterio di determinazione della base imponibile IVA per le operazioni permutative e le dazioni in pagamento (art. 11 del DPR 633/72). A decorrere dall’1.1.2026, non si deve più fare riferimento al valore normale dei beni e dei servizi, ma all’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni.

 

Modifiche alla disciplina del “tax free shopping”

Con riferimento alla disciplina di non imponibilità IVA per gli acquisti di beni effettuati in Italia, da parte di “privati consumatori” domiciliati o residenti al di fuori del territorio dell’Unione europea, è prevista:

la definizione di modalità semplificate di rimborso dell’IVA all’uscita dal territorio doganale dell’Unione europea, con validazione unica per le fatture elettroniche intestate allo stesso cessionario, previa emanazione di uno specifico provvedimento attuativo;
l’estensione, da quattro a sei mesi, del termine previsto per la restituzione al cedente della fattura vistata in Dogana da parte del cessionario “privato consumatore”.

 

Modifiche alla comunicazione per l’uso dei contanti con turisti esteri

Viene elevato da 1.000 a 5.000 euro il limite di importo oltre il quale i commercianti al minuto e i soggetti assimilati e le agenzie di viaggio sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i pagamenti ricevuti in contanti, per le operazioni legate al turismo, da parte di soggetti con residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano.

 

Riproposizione del regime derogatorio per la valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante

Viene reintrodotta, per gli esercizi 2025 e 2026, la deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell’attivo circolante, che consente ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di mantenere i medesimi valori risultanti dal bilancio prece­den­te, evitando la svalutazione in base al valore di realizzazione desumibile dall’an­damento del mercato, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.

A fronte del regime derogatorio, è previsto l’obbligo di destinare a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione. La deroga si applica anche alle imprese del settore assicurativo.