Proroga obbligo polizze catastrofali per alcuni settori

  • Autore: ACB


Il decreto “Milleproroghe” ha posticipato al 31/03/2026 il termine entro cui le micro e piccole imprese che:
esercitano l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ex art. 5 della L. 287/91turistico ricettive,
devono dotarsi di polizze assicurative contro i rischi catastrofali.

È prorogato anche il termine per la stipula dei contratti assicurativi in questione da parte delle imprese della pesca e dell’acquacoltura, che sono tenute ad adempiere sempre entro il 31 marzo 2026.

Per le piccole e micro imprese non appartenenti ai settori suddetti, il termine per dotarsi delle assicurazioni a copertura dei danni relativi alle immobilizzazioni materiali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale è rimasto quello del 31 dicembre 2025.

I termini per grandi e medie imprese, invece, sono già scaduti: per le prime, la polizza catastrofale doveva essere stipulata entro il 31 marzo 2025, con la previsione che le sanzioni si applichino decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo (dal 30 giugno 2025). Il termine per le medie imprese, invece, era il 1° ottobre 2025.

Si ricorda che l’oggetto della copertura assicurativa per i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali è riferito ai beni a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività d’impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.

L’imprenditore, pertanto, deve assicurare i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.