Niente start up innovativa se l’impresa deriva da una riorganizzazione aziendale

  • Autore: ACB


Dopo una prima interpretazione più tassativa, che limitava l’ambito di applicazione di tale requisito ostativo alle sole fattispecie richiamate nel testo (fusione, scissione e cessione d’azienda), il MISE ha affermato che la norma deve essere letta in senso ampio, come divieto di costituzione di imprese agevolabili per effetto di un’operazione di riorganizzazione aziendale, ivi compresa quella di conferimento d’azienda o di ramo d’azienda (parere MISE n. 68529/2020).
Tale interpretazione è stata accolta anche dal Tribunale di Milano, secondo cui l’art. 25 co. 2 lett. g) del DL 179/2012 mira a evitare che attraverso lo strumento normativo si favoriscano iniziative imprenditoriali costituenti derivazione di realtà preesistenti, avendo invece l’intervento normativo il dichiarato fine di favorire la "nuova imprenditorialità" (Trib. Milano n. 241/2021).