Accrediti non giustificati con onere della prova differenziato
- Autore: ACB
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 4596 del 01/03/2026 ha precisato che in caso di accrediti sul conto corrente bancario del contribuente occorre tenere distinto l’oggetto della prova contraria, in quanto:
- se si tratta di accertamento sintetico, occorre dimostrare che gli accrediti derivano da redditi esenti di entità tale da poter giustificare il maggior reddito presunto, che non siano semplicemente transitati dal conto del contribuente;
- se si tratta di indagini finanziarie, il contribuente deve fornire analitica dimostrazione della loro riferibilità all’attività imprenditoriale o professionale.
