Agevolazione Iperammortamento 4.0 2026-2028

  • Autore: ACB


L’agevolazione è rivolta alle imprese che effettuano investimenti - destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato - in beni strumentali nuovi finalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi (Industria 4.0), nonché in impianti per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. Il beneficio non spetta:
alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale;alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D. Lgs. N. 231/2001.
Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

L’Iperammortamento consiste in una maggiorazione fiscale del costo di acquisizione dei beni agevolabili, utilizzabile esclusivamente ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili. In altre parole, l’agevolazione non si sostanzia più in un credito d’imposta utilizzabile in compensazione nel Modello F24, ma in una semplice una variazione in diminuzione che riduce l’imponibile fiscale ai fini delle imposte sui redditi (oltre all’ordinaria quota di ammortamento).

La maggiorazione è riconosciuta per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 e spetta nelle seguenti misure:
180% della quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;100% della quota di investimenti eccedente 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;50% della quota eccedente 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
Facendo un esempio, con un investimento agevolabile (che quindi rispetta tutti i requisiti della norma) di € 100.000, l’impresa potrà dedursi un costo fiscale di € 280.000 (ovviamente ridistribuito nel corso del periodo di ammortamento del bene acquistato). Nel caso di una Srl con aliquota IRES al 24% il risparmio sulle imposte è pari al 43,20% del costo effettivo.

L’iperammortamento è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. È opportuno segnalare che, in tali casi, la base di calcolo dell’iperammortamento è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili.

Rientrano nell’agevolazione:
i beni materiali e immateriali 4.0 previsti dagli Allegati IV e V della Legge n. 199/2025;gli impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo;gli impianti per lo stoccaggio dell’energia (sistemi di accumulo) asserviti agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.
Si evidenzia che gli investimenti in impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, a differenza di quanto era previsto per il credito d’imposta transizione 5.0, non sono più interventi “trainati” da quelli per i quali era prevista la 4.0, ma sono autonomamente agevolati anche indipendentemente dalla realizzazione di un investimento in beni di cui agli Allegati IV e V.

Inoltre, rispetto alla prima versione, l’agevolazione non è più limitata ai beni prodotti nella sola Unione Europea. I beni possono quindi essere realizzati anche in Paesi extra-UE, purché rispettino i requisiti tecnici richiesti dalla normativa. L’unica eccezione è il settore fotovoltaico: per beneficiare dell’agevolazione, i moduli fotovoltaici devono possedere specifici requisiti di efficienza ed essere prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea.

L’accesso all’agevolazione avviene esclusivamente attraverso la piattaforma informatica del GSE. Le comunicazioni devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma informatica messa a disposizione dal GSE nell’Area Clienti del sito www.gse.it, accessibile mediante SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE) del Legale rappresentante.

La procedura prevede tre passaggi:

1) Comunicazione preventiva

L’impresa deve trasmettere una comunicazione preventiva indicando:
i dati dell’impresa;i dati della struttura produttiva interessata;la tipologia ed il valore degli investimenti;la data prevista di interconnessione dei beni 4.0;la data prevista di entrata in funzione degli impianti energetici.
2) Comunicazione di conferma con acconto

Entro 60 giorni dalla comunicazione di esito positivo del GSE, l’impresa deve confermare l’investimento dimostrando di aver versato un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione del bene.

Per gli investimenti in leasing, il requisito si considera soddisfatto con la stipula del contratto e l’ordine di acquisto da parte della società concedente.

3) Comunicazione di completamento

Una volta ultimato l’investimento e completata l’interconnessione dei beni, l’impresa deve inviare la comunicazione finale al GSE, allegando le attestazioni richieste.

La comunicazione deve essere trasmessa entro il 15 novembre 2028, prorogato di 20 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE.

L’agevolazione diventa fruibile solo successivamente all’esito positivo delle verifiche effettuate dal GSE.

Ad oggi, sulla base dei decreti attuativi pubblicati, è possibile inviare solamente:
la comunicazione preventiva;la comunicazione di conferma con acconto.
Per l’invio della comunicazione di completamento occorrerà attendere la pubblicazione del dedicato decreto attuativo da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Per beneficiare dell’iperammortamento è necessario conservare e predisporre specifica documentazione tecnica e contabile.

Occorre una perizia asseverata (o attestazione di un ente certificatore accreditato) che certifichi:
l’appartenenza dei beni agli elenchi agevolabili;l’interconnessione dei beni al sistema aziendale;il rispetto dei requisiti tecnici richiesti.
Si evidenzia che il costo della perizia non rientra nel costo agevolabile.

A differenza di quanto previsto per le precedenti agevolazioni, la perizia asseverata (o l’attestazione di un ente certificatore accreditato) è sempre obbligatoria. Non è quindi più riconosciuta la possibilità, per i beni di minor valore, di adempiere all’onere documentale mediante un’autodichiarazione resa dal legale rappresentante.

È inoltre richiesta una certificazione contabile che attesti l’effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa. Tale certificazione deve essere rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti all’apposito albo.

A differenza del credito d’imposta 5.0, il costo del revisore legale non è agevolabile ai fini dell’iperammortamento e non è previsto alcun credito d’imposta a ristoro di tale voce di costo.

Stante l’assenza di una previsione normativa specifica, a differenza delle precedenti agevolazioni fruibili mediante credito d’impresa non è previsto alcun obbligo di riportare una specifica dicitura nelle fatture relative agli investimenti agevolati.

Devono però essere conservati:
contratti;documenti di trasporto;fatture;ricevute dei pagamenti;perizie;certificazioni contabili;ogni ulteriore documento utile a dimostrare la spettanza del beneficio.
Dal momento della prima comunicazione preventiva e fino al termine di utilizzo dell’agevolazione, l’impresa deve trasmettere al GSE:
comunicazione periodica per il monitoraggio: entro il 20 gennaio di ogni anno una comunicazione sullo stato degli investimenti e sull’utilizzo previsto del beneficio;comunicazione integrativa periodica per il monitoraggio: entro il 30 giugno una comunicazione integrativa con il piano di ammortamento e l’indicazione delle quote agevolate.
La decadenza dell’agevolazione può essere totale o parziale. In particolare, il beneficio viene revocato quando:
il bene agevolato viene ceduto durante il periodo di fruizione dell’agevolazione (quindi durante il periodo di ammortamento) senza essere sostituito con un bene avente caratteristiche analoghe o superiori;il bene viene trasferito presso strutture produttive situate all’estero;vengono meno i requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa;non viene effettuata l’interconnessione dei beni 4.0 richiesta dalla legge;non vengono trasmesse nei termini le comunicazioni obbligatorie al GSE (preventiva, di conferma o di completamento);la documentazione risulta irregolare o incompleta;non viene conservata la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo beneficio;vengono rese dichiarazioni false nella procedura prevista;non è possibile effettuare i controlli da parte del GSE o dell’Amministrazione finanziaria.
In caso di decadenza, il GSE segnala l’indebita fruizione all’Agenzia delle Entrate, che procederà al recupero dell’agevolazione, oltre a interessi e sanzioni.

 

Si allegano gli Allegati IV e V contenenti l’elenco dei beni agevolabili.