Detassazione dei premi di risultato
- Autore: ACB
L’art. 1 co. 182-189 della L. 208/2015 prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 10% (ridotta al 5% per il periodo d’imposta 2025 dall’art. 1 co. 385 della L. 207/2024):
- sui premi di risultato e sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili, in esecuzione dei contratti collettivi ex art. 51 del DLgs. 81/2015 (possibile anche la conversione in benefit esenti da imposizione);
- entro il limite ordinario fissato in 3.000 euro annui lordi (4.000 euro per le aziende che realizzano forme di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro e per i contratti stipulati anteriormente al 24.4.2017) e, per il solo 2025, di 5.000 euro qualora l’impresa distribuisca ai lavoratori dipendenti una quota degli utili non inferiore al 10% degli utili complessivi (art. 5 della L. 76/2025).
Le diverse soglie previste per il 2025 hanno un impatto anche sulla Certificazione Unica 2026; infatti, nei punti 571 e 591 deve essere riportato:
- il codice 1 nel caso in cui il limite previsto sia di 3.000 euro annui lordi;
- il codice 2 nel caso in cui il limite previsto sia di 4.000 euro annui lordi;
- il codice 3 nel caso in cui il limite previsto sia di 5.000 euro annui lordi.