Per le locazioni turistiche possibile l’esenzione IVA

  • Autore: ACB


Nel caso in cui il locatore sia un soggetto passivo IVA, il contratto di locazione turistica, in quanto configurato come prestazione di servizi ai sensi dell’art. 3 del DPR 633/72, rientra nell’ambito di applicazione dell’IVA.
Nel caso di una mera locazione, si configura una prestazione che rientra nell’ambito del generalizzato regime di esenzione IVA di cui all’art. 10 n. 8 del DPR 633/72 ovvero, nel caso di una prestazione resa ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive, si configura una prestazione imponibile cui applicare l’aliquota del 10%, ai sensi del n. 120 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72.
Per individuare le strutture ricettive è necessario fare riferimento alle normative regionali di settore (cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 117/2004 e circ. n. 12/2007).
Secondo il documento dell’ODCEC di Torino, se la normativa regionale sul turismo non ricomprende, tra le strutture ricettive, le locazioni turistiche, ad esse non potrà essere applicata l’aliquota IVA del 10%, bensì le stesse saranno ricomprese nel regime di esenzione di cui all’art. 10 n. 8 del DPR 633/72, salva l’opzione per l’imponibilità nel caso in cui il locatore sia il costruttore o ristrutturatore del fabbricato.